Salvo espressa dispensa dell'assemblea, l'amministratore deve agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è compreso.
Lo strumento principale è il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea. Se la mora dura da oltre un semestre, l'amministratore può anche sospendere il moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
I creditori del condominio devono rivolgersi prima ai condòmini morosi e solo dopo a quelli in regola: per questo l'amministratore è tenuto a comunicare loro i dati dei morosi.
Riferimenti: art. 1129, co. 9, c.c.; art. 63 disp. att. c.c.