Quando l'uso del lastrico solare, o di una sua parte, non è comune a tutti i condòmini, le spese di riparazione e ricostruzione si dividono così: un terzo a carico di chi ne ha l'uso esclusivo, due terzi a carico di tutti i condòmini dell'edificio, o della parte di edificio, a cui il lastrico serve da copertura, in proporzione al valore delle rispettive unità.
La regola riguarda le opere legate alla funzione di copertura, come l'impermeabilizzazione. Pavimentazione e ringhiere, se utili solo a chi usa il terrazzo, restano di norma a suo carico.
Riferimento: art. 1126 Codice civile.