Le spese di manutenzione e sostituzione di scale e ascensori si ripartiscono, salvo diverso accordo o regolamento contrattuale, per metà in base al valore delle singole unità (i millesimi di proprietà) e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Il condominio usa quindi una tabella apposita, la "tabella scale" o "tabella ascensore", che combina i due criteri: chi abita ai piani alti paga di più, perché usa di più il servizio.
Attenzione ai locali al piano terra con ingresso autonomo dalla strada: la giurisprudenza ne ha spesso escluso la partecipazione alle spese delle scale, ma la questione va valutata caso per caso in base al regolamento e allo stato dei luoghi.
Riferimento: art. 1124 Codice civile, come modificato dalla L. 220/2012.